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Sez. 2, Sentenza n. 11676 del 22/02/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146527 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA AL DELITTO TENTATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146527-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA AL DELITTO TENTATO - CONDIZIONI.*

Nel caso di furto tentato, mancando la produzione dell'evento la applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, e consentita soltanto se si possa fornire da parte di chi la invoca la prova rigorosa ed univoca che, se l'Azione penalmente illecita si fosse realizzata, il danno che ne sarebbe derivato sarebbe stato sicuramente di speciale tenuita. (fattispecie in cui l'attenuante in parola e stata esclusa perche l'Azione criminosa consistette nel tentativo di asportare dallo interno del portabagagli di un'auto merce (piatti di ceramica, bottiglie di liquori) di cui per il numero e la qualita non fu possibile ritenere con certezza che si fosse trattato di cose di tenue valore). (giurisprudenza costante e consolidata: MM 143165 anno 1979; 136848 anno 1977; 127990 anno 1974; 115256 anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)