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Sez. 2, Sentenza n. 4905 del 01/04/2003 (Rv. 561626 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Canoni legali d'ermeneutica - Violazione - Ricorso per vizio di motivazione - Principio di specificità ed autosufficienza - Oneri della parte - Trascrizione del testo della fonte pattizia ed indicazione delle norme violate - Necessità - Mera trascrizione di massime giurisprudenziali - Insufficienza.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561626-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di interpretazione del contratto, onde far valere la violazione dei canoni legali d'ermeneutica ed il vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà delle parti, il ricorrente per cassazione - per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso - deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto inosservate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non è idonea la mera trascrizione di massime giurisprudenziali in materia senza una specifica esposizione ed un'esauriente dimostrazione delle ragioni per le quali il giudice di merito, nel pervenire alle conclusioni esposte nella sentenza impugnata, abbia operato in contrasto con i principi stabiliti nelle massime stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)