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Sez. L, Sentenza n. 11408 del 30/08/2000 (Rv. 539893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Errore di giudizio relativo a punto controverso - Irrilevanza - Fattispecie relativa a revocazione di sentenza di cassazione applicativa del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2000-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391-bis cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. (Nella specie era stata chiesta la revocazione di sentenza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso, aveva dato rilievo - sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - alla mancata trascrizione nel medesimo di determinate norme statutarie o regolamentari di un istituto di credito; la S.C. ha rigettato il proposto ricorso per revocazione rilevando che con lo stesso non era stata messa in dubbio la circostanza della non trascrizione dei suindicati elementi, ma in sostanza si era contestata la valutazione giuridica circa la necessità della trascrizione medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)