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Sez. L, Sentenza n. 8296 del 21/04/2005 (Rv. 580600 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Canoni legali d'ermeneutica - Violazione - Ricorso per vizio di motivazione - Principio di specificità ed autosufficienza - Oneri della parte - Trascrizione del testo della fonte pattizia ed indicazione delle norme violate - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580600-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di interpretazione del contratto - riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - al fine di far valere i suddetti vizi, il ricorrente per cassazione, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, essendosi il ricorrente limitato a negare che la volontà delle parti espressa nel contratto di lavoro - ai sensi dell'art 25 Pre leggi - fosse nel senso dell'applicabilità della legge straniera, omettendo di riprodurre nel ricorso il testo di tale contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)