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Sez. 1, Sentenza n. 4328 del 29/04/1999 (Rv. 525912 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Liquidazione dell'indennità a titolo di acconto ex art. 1 della legge n. 385 del 1980 - Dichiarazione di incostituzionalità di tale norma - Conseguenziale giudizio per l'integrazione dell'indennità - Richiesta di risarcimento del maggior danno - Sussistenza della colpa dell'espropriante dal momento della sentenza di incostituzionalità - Sufficienza per l'accoglimento della richiesta - Esclusione - Dimostrazione del danno - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525912-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio secondo cui la pronuncia di incostituzionalità di una norma (nella specie dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 sulla liquidazione dell'indennità di espropriazione a titolo di acconto, disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983) determina, a partire dal momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, la colpa del debitore che non vi si adegui, con riferimento all'obbligazione di risarcimento del maggior danno comporta che da quel momento l'espropriante debba reputarsi in colpa, ma non è di per sè solo sufficiente a giustificare l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria, per il quale è necessaria la dimostrazione da parte del creditore espropriato del danno concretamente subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)