Sez. 1, Sentenza n. 6281 del 03/06/1995 (Rv. 492665 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Ritardo nel pagamento dell'indennità - Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria in relazione all'indennità di esproprio liquidata a titolo di acconto sulla futura determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, pur se deve escludersi, nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità delle norme sulla determinazione dell'indennità, un inadempimento colpevole dell'espropriante, all'origine, circa la corretta determinazione dell'indennizzo, si deve tuttavia presumere l'inadempimento colpevole a partire dalla pronuncia di incostituzionalità, la quale segna il momento dal quale l'espropriante avrebbe avuto la possibilità di adeguare l'importo dell'indennità ai criteri scaturenti dalla disciplina conseguente alla pronuncia suddetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)