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Sez. 1, Sentenza n. 4917 del 05/05/1995 (Rv. 492118 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Norma sulla determinazione dell'indennità - Incostituzionalità - Interessi e maggior danno da svalutazione monetaria - Pagamento sull'indennità liquidata in via giudiziale - Presupposti.
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492118-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

in tema di espropriazione per pubblico interesse, il principio secondo cui quando una norma sulla determinazione dell'indennità venga dichiarata incostituzionale l'espropriante è tenuto al pagamento degli interessi sull'indennità liquidata in via giudiziale ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, se a partire dalla pronuncia di incostituzionalità non si sia adeguato alle conseguenti prescrizioni, opera soltanto quando l'interessato, che intenda avvalersi di tale diritto, formuli una specifica istanza al riguardo e dimostri l'esistenza dei presupposti per il suo accoglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)