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Sez. 6, Sentenza n. 28427 del 12/03/2013 Cc. (dep. 01/07/2013) Rv. 256455 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Poteri del procuratore generale - Ricorso contro sentenza di patteggiamento - Censure che si risolvono in un recesso dall'accordo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256455-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

In tema di patteggiamento, l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l'impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti. (Nella specie il Procuratore generale aveva presentato ricorso per cassazione lamentando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)