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Sez. 5, Sentenza n. 748 del 19/01/2010 (Rv. 611560 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Liquidazione di imposta a seguito di revoca di agevolazioni fiscali - Impugnazione - Lite pendente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611560-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non costituisce lite pendente, suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, quella instaurata in ordine ad un provvedimento di mero calcolo del tributo, come l'avviso di liquidazione emesso, a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali, in base agli stessi dati originariamente forniti dal contribuente. (Principio affermato con riferimento all'avviso di liquidazione emesso in conseguenza della revoca dell'agevolazione, art. 14 della legge n. 408 del 1949 - già fruita in via provvisoria all'atto della registrazione di un contratto di compravendita immobiliare - per non avere il contribuente depositato, entro il termine perentorio, la denunzia di ultimazione dei lavori edili).

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)