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Sez. 5, Sentenza n. 4239 del 24/02/2006 (Rv. 587667 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente definibile - Liquidazione di imposta a seguito della decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Natura - Atto impositivo - Impugnazione - Controversia definibile - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587667-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione e della iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta a seguito della decadenza dai benefici previsti a favore della piccola proprietà contadina dall'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, atteso che un siffatto avviso di liquidazione costituisce atto impositivo ai sensi del detto art. 16 della legge n. 289 del 2002, in quanto con esso l'ufficio finanziario non si limita al mero calcolo di quanto pacificamente dovuto, ma quantifica l'imposta dovuta dopo aver accertato la decadenza del contribuente dall'agevolazione.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 6, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)