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Sez. 5, Sentenza n. 2777 del 08/02/2006 (Rv. 586962 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994 - Ambito - Atti impositivi - Revoca di agevolazioni fiscali - Applicabilità della normativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586962-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 2 "quinquies" del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), le liti pendenti definibili mediante condono sono quelle che attengano ad atti impositivi, con la conseguenza che la citata normativa non è applicabile all'ipotesi di revoca di agevolazioni fiscali (nella fattispecie, relative alla piccola proprietà contadina).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)