Sez. 2, Sentenza n. 8994 del 25/08/1993 (Rv. 483558 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari - Decreti | Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte d'appello che decide sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari - Decreti
È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la Corte d'Appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale ex art. 1129 cod. civ. in tema di revoca dell'amministratore di condominio, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione insuscettibile di passaggio in cosa giudicata, potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un nuovo provvedimento in senso difforme da quello precedente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)