Sez. 2, Sentenza n. 9942 del 13/11/1996 (Rv. 500532 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Mancanza dell'amministratore - Provvedimento di nomina da parte del Presidente del Tribunale - Natura giurisdizionale - Esclusione - Natura amministrativa - Configurabilità - Reclamabilità - Esclusione - Ordinanza della corte d'appello dichiarativa dell' inammissibilità del reclamo - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost.- Inammissibilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA
Il provvedimento di nomina dell'amministratore adottato dal Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 1129 primo comma del codice civile, sul presupposto che il condominio ne sia sprovvisto, costituisce attività di carattere non giurisdizionale ma amministrativo, non essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge. Esso non è soggetto a reclamo innanzi alla corte d'appello, mancando una previsione normativa in tal senso (a differenza del provvedimento di revoca dell'amministratore adottato ai sensi del terzo comma del cit. art. 1129 nonché dell'ultimo comma dell'art. 1131, per il quale il reclamo è previsto dall'art. 64 disp.att.cod.civ.) con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento della Corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro lo stesso proposto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)