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Sez. 3, Sentenza n. 24817 del 24/11/2005 (Rv. 585730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

La specificità dei motivi di impugnazione richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. è verificabile dal giudice di legittimità direttamente, riconducendo la censura nell'ambito degli "errores in procedendo", attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello, fermo restando che il giudizio di appello ha natura di "revisio prioris instantiae" e non di "novum iudicium", e che la cognizione del giudice rimane circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi, sicchè l'inammissibilità del gravame derivante da tale violazione non è sanabile per effetto dell'attività difensiva spiegata nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad impugnazione fondata sull'orientamento della Corte di cassazione in tema di distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, ha cassato la sentenza di appello, verificando la sussistenza del carattere di specificità dei motivi di gravame in ordine allo snodo motivazionale decisivo per la qualificazione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)