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Sez. 6, Sentenza n. 10104 del 09/02/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231178 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Esecuzione delle operazioni - Utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - Decreto autorizzativo del P.M. - Mancanza - Adozione successiva - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231178-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, la carenza di motivazione del decreto del P.M. in ordine alle ragioni che legittimano, ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., il ricorso ad impianti di pubblico servizio o a quelli in dotazione della polizia giudiziaria, può essere sanata dallo stesso P.M., mediante un successivo provvedimento a carattere integrativo, purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze delle operazioni, onde consentire al giudice il controllo di legittimità della deroga e all'interessato di avere contezza delle cause che l'hanno giustificata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)