Sez. 4, Sentenza n. 34181 del 21/06/2004 Cc. (dep. 10/08/2004) Rv. 230024 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica - Decreto autorizzativo del P.M. - Mancanza - Adozione successiva - Ammissibilità - Condizioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
Nel caso in cui l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia stata ritualmente disposta, ma il provvedimento esecutivo sia formalmente viziato per mancanza di motivazione sull'utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle installate nell'ufficio della Procura della Repubblica, di tali ragioni può darsi contezza in un provvedimento successivo, purchè anteriore alla utilizzazione delle risultanze dell'operazione; in tal caso, infatti, il provvedimento successivo ha valenza integrativa ed esplicativa del precedente provvedimento, cui accede e col quale si coniuga, ed il suo intervento prima dell'utilizzazione delle risultanze dell'operazione per un verso consente il controllo del giudice cui l'atto è sottoposto, e, per altro verso, rende edotto anche l'interessato delle ragioni effettive che hanno giustificato la deroga alla regola generale (in senso difforme, inoltre, Cass. Sez. I, 1.4.2003, Cozzolino ed altri, n.23727, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)