Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006 (Rv. 589833 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Simulazione relativa - Prova del negozio dissimulato - Contratto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" - Atto scritto - Produzione - Necessità - Fattispecie in tema di contratti bancari.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)
In caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam", la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, dev'essere data, ai sensi dell'art. 2725 cod. civ., mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724 n. 3 cod. civ., di perdita incolpevole del documento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che un'operazione bancaria consistente nello sconto di cambiali emesse da un terzo e nell'accreditamento del relativo importo sul conto corrente del cliente dissimulasse un'espromissione cumulativa, attraverso la quale il terzo aveva assunto il debito del correntista nei confronti della banca, senza accertare se, trattandosi di simulazione relativa di un contratto bancario, l'accordo simulatorio fosse stato provato mediante un atto scritto, richiesto a pena di nullità dall'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1859, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)