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Sez. 4, Sentenza n. 38125 del 05/06/2014 Cc. (dep. 17/09/2014) Rv. 260729 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originaria disciplina dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 - Detenzione contestuale di "droghe leggere" e "droghe pesanti" - Omessa specificazione - Effetti - Annullamento con rinvio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260729-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - in base al quale sono configurabili distinti reati per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle diverse - nell'ipotesi di condanna per contestuale possesso di "droghe leggere" e "droghe pesanti", deve essere annullata la sentenza di merito che non abbia specificato la relazione intercorrente tra le condotte aventi ad oggetto le distinte sostanze stupefacenti, potendo la stessa incidere sul trattamento sanzionatorio applicabile. (Nella fattispecie l'imputato era stato condannato per detenzione illecita di cocaina e di marijuana senza che fossero specificate ulteriormente le modalità di essa, così da impedire la verifica in ordine alla possibilità di ricondurre le distinte condotte al paradigma del concorso formale, del concorso materiale ovvero della continuazione tra reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)