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Sez. 4, Sentenza n. 43432 del 07/10/2015 Ud. (dep. 28/10/2015) Rv. 264778 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Applicazione della continuazione in sede di appello in assenza di impugnazione sul punto - Legittimità.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264778-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la necessità di configurare reati distinti, qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse; ne deriva che il giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado emessa nella vigenza delle norme dichiarate incostituzionali, può applicare - anche in assenza di impugnazione sul punto - la continuazione tra i predetti reati, irrogando un più favorevole trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/10/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)