Sez. 6, Sentenza n. 24376 del 06/03/2014 Cc. (dep. 10/06/2014) Rv. 259154 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Disciplina applicabile - Simultanea detenzione di "droghe pesanti" e "droghe leggere" - Erronea applicazione della continuazione, nel vigore della legge n. 49 del 2006, da parte del giudice di merito - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Applicabilità della norma dichiarata incostituzionale - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il principio del "favor rei" non può essere invocato al fine di consentire, nel giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza che - applicando erroneamente l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006, e all'epoca vigente - abbia ravvisato, in caso di contestuale detenzione di "droghe leggere" e "droghe pesanti", la sussistenza di una pluralità di reati in continuazione tra loro, ed abbia perciò disposto un aumento di pena, a tale titolo, poiché tale trattamento sanzionatorio risulta conforme alla previsione del citato art. 73, nel testo di cui la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ha determinato la reviviscenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale può essere invocata per rendere intangibile la già avvenuta irrogazione di un trattamento sanzionatorio più mite, ma non anche per beneficiare di tale trattamento, non applicato per errore dal giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 art. 2 bis, Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)