Sez. 1, Sentenza n. 31209 del 24/03/2015 Cc. (dep. 17/07/2015) Rv. 264321 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Pericolosità sociale - Pericolosità cosiddetta "generica" per ripetuti fatti di corruzione - Verifica della effettiva derivazione dei profitti illeciti dal reato commesso - Necessità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b) dlgs. 6 settembre 2001, n. 159, il giudice della prevenzione, ove il reato oggetto di previa cognizione in sede penale sia rappresentato dal delitto di corruzione, non può prescindere dalla verifica, a carico del corruttore, della effettiva derivazione di profitti illeciti dal reato commesso, in ragione della testuale formulazione del citato art.1, che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)