Sez. L, Sentenza n. 8350 del 02/08/1999 (Rv. 529156 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo dell'incompetenza per territorio del giudice adito - Proposizione del regolamento - Necessità - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Limiti - Convertibilità in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento - nella specie decreto pretorile - con il quale il giudice di merito abbia pregiudizialmente affermato la propria incompetenza per territorio, ancorché contenente "ad abundantiam" una deliberazione di merito, è impugnabile esclusivamente con l'istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.. Il ricorso ordinario per cassazione proposto contro tale provvedimento non può convertirsi in istanza di regolamento di competenza - e deve quindi essere dichiarato inammissibile - qualora non sia stato notificato alla controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della pronunzia impugnata, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)