Sez. 2, Sentenza n. 11201 del 28/08/2000 (Rv. 539782 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Avvenuta produzione della copia della sentenza di primo grado risultante da un'ordinanza o altro provvedimento del giudice di appello - Mancato successivo reperimento della copia suddetta - Nuove ricerche in cancelleria - Necessità - Eventuale esito negativo delle ricerche - Concessione di un termine all'appellante per la ricostruzione del fascicolo - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Il giudice d'appello che non rinvenga negli atti processuali copia della sentenza impugnata, in guisa da non poter valutare la fondatezza dei motivi di gravame, non può rigettare l'impugnazione qualora la prova dell'iniziale esistenza del fascicolo stesso della sentenza di primo grado, pur non risultando dall'attestazione apposta dal cancelliere ai sensi dell'art. 74 ultimo comma disp. att. cod. proc. civ. sull'indice del fascicolo di parte, si evinca da un'ordinanza o altro provvedimento emesso dal giudice stesso, ma deve disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria e, in caso di esito negativo di queste, concedere un termine all'appellante per svolgere un'attività ricostruttiva del contenuto del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)