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Sez. 3, Sentenza n. 15206 del 19/07/2005 (Rv. 583383 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Mancato rinvenimento della copia autentica della sentenza impugnata nel fascicolo dell'appellante precedentemente depositata - Conseguenze - Dichiarazione di improcedibilità immediata dell'appello - Esclusione - Dovere del giudice di segnalare il mancato reperimento della copia suddetta - Sussistenza - Concessione di termine per consentire all'appellante il rideposito del documento in caso di ricerche con esito negativo da parte della cancelleria - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583383-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

Qualora l'appellante abbia ritualmente depositato, unitamente al proprio fascicolo di parte, la copia autentica della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ., che non sia stata rinvenuta al momento della decisione, il giudice non può dichiarare immediatamente improcedibile l'appello, ma - in virtù del principio generale che impone, ai sensi dell'art. 183, terzo comma, cod. proc. civ., al giudice stesso il dovere di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio - deve segnalare all'appellante la relativa circostanza, concedendogli, in caso di esito negativo delle ricerche ad opera della cancelleria, apposito termine per ridepositarla e, solo in caso di mancata ottemperanza, dichiarare l'improcedibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)