Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007 (Rv. 596788 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'I.N.P.S. da parte dell'istituto di credito concessionario esercente il servizio di riscossione anche per conto dell'I.N.A.I.L. - Opposizione - Legittimazione passiva del solo ente impositore - Sussistenza - Opposizione proposta anche nei confronti dell'I.N.A.I.L. - Valore di mera "denuntiatio litis" - Conseguenza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'I.N.P.S. la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, con la conseguenza che l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti di altro soggetto (come, nella specie, l'I.N.A.I.L., quale ente nel cui interesse la stessa banca svolgeva la gestione del servizio di riscossione tributi) deve intendersi come mera "denuntiatio litis", che non vale ad attribuirgli la qualità di parte, neanche nei successivi gradi (con la derivante inammissibilità del controricorso che dovesse essere proposto - come verificatosi nella fattispecie - nel giudizio di cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)