Sez. L, Sentenza n. 756 del 08/02/1982 (Rv. 418579 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENTE DANNO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENTE DANNO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - RILEVANZA.*
L'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533), il quale prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di tale danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno indicato, sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge. (Conf 5734/81, mass n 416429; (Conf 146/80, mass n 403532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)