Sez. L, Sentenza n. 6885 del 14/12/1982 (Rv. 424539 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - EFFICACIA RETROATTIVA - PORTATA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - EFFICACIA RETROATTIVA - PORTATA.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., il quale (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno suindicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore di detta legge. (Conf 756/82, mass n 418579; (Conf 4306/80, mass n 408177; (Conf 2790/79, mass n 399108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)