Sez. L, Sentenza n. 3289 del 20/04/1990 (Rv. 466745 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - SVALUTAZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - SVALUTAZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - RILEVANZA.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., il quale (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno suindicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore di detta legge. (Conf 756/82, mass n 418579; (Conf 4306/80, mass n 408177; (Conf 2790/79, mass n 399108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)