Sez. 1, Sentenza n. 59 del 03/01/2001 (Rv. 542938 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Conclusione del contratto a mezzo di scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
I contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta "ad substantiam" (perciò con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 R.D. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali; tra tali contratti non rientra quello di appalto di opere pubbliche, per il quale, pertanto, attesa anche la necessità di accordi specifici e complessi, deve escludersi, salvo futura espressa previsione normativa in tal senso, che il consenso possa formarsi sulla base di scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione fra assenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)