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Sez. L, Sentenza n. 5270 del 15/06/1987 (Rv. 453848 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'INAIL - ISTITUZIONE DELL'ENPAIA - IRRILEVANZA - AMBITI DI OPERATIVITÀ - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453848-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'INAIL - ISTITUZIONE DELL'ENPAIA - IRRILEVANZA - AMBITI DI OPERATIVITÀ - DISTINZIONE.*

L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti svolgente opera manuale nel settore agricolo continua ad essere gestita con carattere di obbligatorietà dall'Inail, anche dopo l'istituzione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), disposta con legge 29 novembre 1962 n. 1655, atteso che quest'ultimo ente provvede - su un piano diverso ad assicurare i soli dipendenti (dirigenti, tecnici, impiegati d'ordine o di concetto), del settore agricolo, prestanti opera non manuale, i quali, secondo la precedente legislazione, rimanevano del tutto privi di tutela antinfortunistica, nonché a coprire gli infortuni extraprofessionali di tutti i lavoratori delle categorie suddette, prescindendo dal loro regime previdenziale obbligatorio. (Conf 6125/86, mass n 448418; (Conf 7458/83, mass n 432075; (contra 2044/85, mass n 439949).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)