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Sez. L, Sentenza n. 2044 del 20/03/1985 (Rv. 439949 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - IMPIEGATI AGRICOLI SVOLGENTI ANCHE MANSIONI MANUALI - ASSICURAZIONI PRESSO L'INAIL - SUSSISTENZA - NORMATIVA SPECIALE DELL'E.N.P.A.I.A. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - INTEGRAZIONE DELL'INDENNIZZO CORRISPOSTO DALL'INAIL - OBBLIGO DELL'E.N.P.A.I.A. - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439949-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - IMPIEGATI AGRICOLI SVOLGENTI ANCHE MANSIONI MANUALI - ASSICURAZIONI PRESSO L'INAIL - SUSSISTENZA - NORMATIVA SPECIALE DELL'E.N.P.A.I.A. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - INTEGRAZIONE DELL'INDENNIZZO CORRISPOSTO DALL'INAIL - OBBLIGO DELL'E.N.P.A.I.A. - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

La normativa speciale sull'e.N.P.a.I.A. In materia infortunistica non ha sottratto l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli impiegati agricoli, svolgenti anche mansioni manuali, alla Assicurazione presso l'i.N.A.I.L., risolvendosi la coesistenza delle dette assicurazioni sociali obbligatorie a norma dell'art. 4 del regolamento del 1947 della cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (recepito dalla legge n. 1655 del 1962 istitutiva dell'e.N.P.a.I.A.) con la conseguenza che tale ente deve integrare l'indennizzo corrisposto dall'Inail, se inferiore; mentre nulla è tenuto a corrispondere all'infortunato se lo indennizzo dell'Inail è superiore a quello stabilito dalla Assicurazione speciale e.N.P.a.I.A. - restando, peraltro, a carico di tale Assicurazione speciale gli infortuni di quegli impiegati che non hanno diritto di godere dell' Assicurazione generale Inail nonché gli infortuni extraprofessionali. (V 2352/83, mass nn 427209 e 427210; (V 3765/78, mass n 393294; (V 2889/75, mass n 376932).*

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 1, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)