Sez. L, Sentenza n. 7458 del 17/12/1983 (Rv. 432075 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ MANUALI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'INAIL - SUSSISTENZA - ISTITUZIONE DELL'ENPAIA CON LEGGE N. 1655 DEL 1962 - IRRILEVANZA - AZIONE DELL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - LITISCONSORZIO DELL'ENPAIA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ MANUALI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'INAIL - SUSSISTENZA - ISTITUZIONE DELL'ENPAIA CON LEGGE N. 1655 DEL 1962 - IRRILEVANZA - AZIONE DELL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - LITISCONSORZIO DELL'ENPAIA - ESCLUSIONE.*
L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti svolgenti opera manuale nel settore agricolo è gestita, con carattere di obbligatorietà, dall'i.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 18 R.d. n. 1765 del 1935 (ora art. 4 d.P.R. n. 1124 del 1965), anche dopo l'istituzione, con legge n. 1655 del 1962, dell'e.N.P.a.I.A.; consegue che, riguardo ai dipendenti di cui sia accertata la prestazione di opera manuale, l'i.N.A.I.L. è legittimato ad agire contro il datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi, senza che, nel processo, l'e.N.P.a.I.A. Possa assumere la veste di litisconsorte. (Conf 3765/78, mass n 393294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 29/11/1962 num. 1655 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)