Sez. U, Sentenza n. 2145 del 27/03/1985 (Rv. 440025 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LIQUIDAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON LE ATTIVITÀ DELLA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLO AMMINISTRATORE - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NOMINA FORMALE DEL LIQUIDATORE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LIQUIDAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON LE ATTIVITÀ DELLA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLO AMMINISTRATORE - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NOMINA FORMALE DEL LIQUIDATORE - IRRILEVANZA.*
L'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale, per le imposte dovute da un soggetto tassabile in base a bilancio, e non pagate con le attività della liquidazione, prevede la responsabilità in proprio del liquidatore, ovvero dell'amministratore in carica all'atto dello scioglimento dell'ente se non si sia provveduto alla nomina del liquidatore, è rivolto a sanzionare il comportamento omissivo di chi abbia sostanzialmente compiuto le operazioni liquidatorie, e, pertanto, trova applicazione nei confronti dello amministratore, pur dopo la formale nomina di un liquidatore, quando il primo abbia di fatto provveduto a dette operazioni. (V 2925/78, mass n 392347; (V 1273/78, mass n 390634; (V 3411/77, mass n 386959).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)