Sez. L, Ordinanza n. 335 del 27/04/1994 (Rv. 486373 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Declaratoria della propria incompetenza per valore da parte del pretore del lavoro - Regolamento di competenza d'ufficio da parte del tribunale indicato dal primo giudice - Inammissibilità.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza
Nel caso in cui il pretore, in funzione di giudice del lavoro, competente, ai sensi dell'art. 413 in relazione all'art. 637, primo comma, cod. proc.civ., ad emettere decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti derivanti da rapporti di lavoro o previdenziali, abbia dichiarato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da lui precedentemente emesso, la propria incompetenza per valore, il tribunale, cui la causa è stata rimessa, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza (che, se proposto, va dichiarato inammissibile) per avere il primo giudice declinato la competenza funzionale spettantegli, atteso che il provvedimento del pretore - ancorché manchi un'espressa dichiarazione di nullità del decreto opposto (da ritenersi implicita conseguenza della dichiarazione d'incompetenza a conoscere della causa di merito) - non integra una pronuncia declinatoria della competenza funzionale anzidetta, la quale ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è limitata all'accertamento delle condizioni per l'azione d'ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)