diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10586 del 11/10/1995 (Rv. 494194 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Condanna al pagamento di somme di danaro o alla consegna di cose mobili - Domanda rivolta a giudice incompetente per valore o per territorio - Rilievo del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di incompetenza dello stesso giudice e rimessione al giudice competente - Revoca del decreto ingiuntivo - Riassunzione davanti al giudice competente - Conflitto negativo di competenza sollevabile dallo stesso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494194-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ove riconosca che la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro o alla consegna di cose mobili era stata rivolta ad un giudice incompetente per ragioni di valore o di territorio, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. civ., deve dichiarare tale incompetenza (che è poi anche la propria), revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente. In tal caso, essendo la pronuncia di revoca del decreto conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, comma 2 cod. proc. civ.), onde il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta ex art. 50 cod. proc. civ. non può sollevare conflitto negativo di competenza ex art. 45 stesso codice, non vertendosi in una ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia e per territorio inderogabile sicché va dichiarata inammissibile la relativa istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)