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Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 02/03/2004 (Rv. 570714 - 01)

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE | Impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Azione risarcitoria - Improponibilità per difetto temporaneo di giurisdizione.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570714-01

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della caccia, in assenza di deroga ai principi vigenti in tema di azioni individuali nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, dette azioni sono improponibili per difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il loro esame rientra nella competenza del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 201 e seguenti della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1967 num. 799 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)