Sez. 3, Sentenza n. 3347 del 21/04/1990 (Rv. 466779 - 01)
CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - RICHIESTA DIRETTA ALL'ASSICURATORE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - DIRITTO DEL DANNEGGIATO EX LEGGE 968 DEL 1977 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - RICHIESTA DIRETTA ALL'ASSICURATORE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - DIRITTO DEL DANNEGGIATO EX LEGGE 968 DEL 1977 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'Esercizio della caccia, la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che, innovando la portata della legge 2 agosto 1967 n. 799, ha attribuito al danneggiato il diritto a domandare all'assicuratore il diretto pagamento dell'indennizzo, non può essere considerata norma processuale come tale immediatamente applicabile ai giudizi in corso, bensì ha natura di norma sostanziale e, per il principio di irretroattività della legge, non può trovare applicazione in relazione a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. (V 1398/87, mass n 450863; (V 4042/85, mass n 441566; (V 2043/84, mass n 434109; (V 4781/81, mass n 415482).*
Riferimenti normativi: Legge 02/08/1967 num. 799 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)