Sez. 1, Sentenza n. 3369 del 22/11/1971 (Rv. 354906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DI QUALCUNA DELLE CONCLUSIONI FORMULATE IN CITAZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNZIA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DI QUALCUNA DELLE CONCLUSIONI FORMULATE IN CITAZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNZIA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il solo fatto che nelle conclusioni di cui allo art 189 cod proc civ non sia stata riprodotta una delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo non e sufficiente a fare presumere che tale conclusione sia stata abbandonata dalla parte, qualora il giudice di merito si convinca, soprattutto in base alla condotta processuale della parte stessa, che quest'ultima, malgrado la materiale omissione, abbia inteso tener ferma anche quella determinata richiesta o deduzione. (V 1096'70, mass n 346645; 2899'69, mass n 342729).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)