Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 14/04/1984 (Rv. 434455 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ.*
Il diritto primario ed inviolabile della persona alla propria integrità fisica e psichica, al fine dell'esplicazione della propria personalità morale, intellettuale e culturale, comporta che, fra il danno risarcibile per fatto illecito, a norma dell'art. 2043 cod. civ., devono includersi le menomazioni agli organi ed alle funzioni fisio-psichiche della persona medesima (cosiddetto danno biologico), indipendentemente dalle conseguenze di ordine patrimoniale che da esse derivino per effetto di incidenza sull'efficienza lavorativa e sulla capacità di produzione di reddito del soggetto leso. (V 2396/83, mass n 427248; (V 3676/81, mass n 414308).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)