Sez. 6, Sentenza n. 2930 del 24/11/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217106 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Sanitario in servizio di guardia medica - Richiesta di intervento a seguito di morte del paziente - Rifiuto - Sussistenza del reato - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Non integra il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, primo comma, c.p. la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che rifiuti di effettuare una visita domiciliare richiesta a seguito di morte del paziente, atteso che, in base all'art. 13 del d.p.r. 25 gennaio 1991, n. 41, detto servizio è diretto a garantire la necessaria ed improcrastinabile assistenza sanitaria in situazioni di emergenza, sicché il relativo obbligo del medico di intervenire ha, come presupposto indefettibile, l'esistenza in vita della persona destinataria della prescrizione richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, DPR 25/01/1991 num. 41 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)