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Sez. 6, Sentenza n. 9204 del 05/11/2003 Ud. (dep. 01/03/2004) Rv. 229302 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Servizio di guardia medica - Atto dovuto - Assistenza sanitaria in casi di necessità ed urgenza - Prestazione di tipo infermieristico in un intervento di immediata necessità - Esclusione - Richiesta di intervento da parte di ammalato di cancro al fine di praticare una iniezione di farmaco antifebbrile - Obbligo di intervento - Esclusione - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229302-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

In base all'art. 13 d.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41 il servizio di guardia medica ha la funzione di garantire l'assistenza sanitaria in casi di necessità ed urgenza improcrastinabili, nel cui ambito sono compresi gli atti tipici della professione medica, con esclusione di quelli che, pur avendo natura sanitaria, possono essere eseguiti da personale paramedico e infermieristico. Ne consegue che non commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) il medico, che trovandosi solo nella sede della guardia medica, richiesto di un intervento domiciliare urgente al fine di praticare un'iniezione di un medicinale antibiotico ad un paziente malato di cancro, affetto da iperpiressia, si rifiuti di intervenire opponendo il dovere di non lasciare sguarnita la guardia medica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, DPR 25/01/1991 num. 41 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)