Sez. L, Sentenza n. 5016 del 11/03/2004 (Rv. 571014 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Funzione del patto di prova - Sperimentazione della reciproca convenienza - Precedente sperimentazione desumibile da altri rapporti intercorsi tra le stesse parti - Conseguenze - Illegittimità del patto di prova - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicché deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a due successivi contratti a termine, aveva ritenuto legittimo il recesso del datore di lavoro dal secondo rapporto per mancato superamento della prova, senza tuttavia verificare se, alla data della stipulazione di tale contratto, vi fosse effettiva necessità per il datore di lavoro di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità complessiva del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)