Sez. 5, Sentenza n. 14103 del 19/10/1999 Ud. (dep. 10/12/1999) Rv. 215878 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Soggetto chiamato a rispondere del reato - Anche il c.d. amministratore di fatto.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Nel caso di fallimento di una società può essere chiamato a rispondere di fatti di bancarotta fraudolenta ex art. 223 legge fallimentare, non solo l'amministratore, il direttore generale, il sindaco o il liquidatore di una società che abbia posto in essere alcuna delle condotte previste dall'art. 216 l.f., ma anche "l'amministratore di fatto". Ed invero la norma si riferisce più che alla persona investita formalmente della carica, a colui che gestisce realmente il patrimonio sociale compiendo attività propria degli amministratori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)