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Sez. 5, Sentenza n. 36630 del 05/06/2003 Ud. (dep. 24/09/2003) Rv. 228308 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Amministratore di fatto - Possibilità di assumere la veste di soggetto attivo del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228308-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

Nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto. (In motivazione la Corte ha negato che una tale distinzione sia stata introdotta dal testo riformato dell'art. 2639 cod.civ. - modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 - ove la responsabilità di colui che svolga in via di mero fatto le funzioni tipiche del diritto societario è stata espressamente prevista quanto alle relative fattispecie criminose, giacché il legislatore ha semplicemente inteso fornire un riscontro letterale ad una soluzione già consolidata in via interpretativa, e d'altra parte la materia fallimentare è disciplinata in via autonoma, così restando suscettibile di autonoma ricostruzione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)