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Sez. 5, Sentenza n. 3506 del 23/02/1995 Ud. (dep. 03/04/1995) Rv. 201057 - 01

Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di bancarotta | Amministratore di fatto o di diritto di società fallita - Sistematica omissione di pagamento dei fornitori - Sottrazione del ricavato - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Sussistenza - Bancarotta fraudolenta impropria - Sussistenza - Concorso di reati - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201057-01

Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di bancarotta

L'amministratore, sia di fatto che di diritto di società dichiarata fallita, che opera sul mercato col progetto di fare acquisti di merce in frode ai fornitori, omettendo sistematicamente i pagamenti e sottraendo il ricavato alla garanzia dei creditori, pone in essere tanto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, n. 1 legge fallimentare), quanto quello di bancarotta fraudolenta impropria ipotizzato dall'art. 223, secondo comma, n. 2 legge fallimentare (causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 n. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)