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Sez. 1, Sentenza n. 5216 del 06/03/1984 Ud. (dep. 04/06/1984) Rv. 164611 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - CONDANNA DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1984-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164611-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - CONDANNA DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*

Il giudice di appello, investito della cognizione di reati uniti nel vincolo della continuazione, e per i quali vi è stata condanna in primo grado, può anche procedere ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti ricompresi nel reato unificato, cioè può - senza infrangere il divieto della reformatio in peius - rideterminare sia la pena base per il reato più grave che la pena aggiunta per i reati satelliti purché (se il gravame sia stato proposto dal solo imputato) non stabilisca la pena complessiva in misura superiore a quella precedentemente inflitta. (Conf mass n 153364, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)