Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 22/10/1976 (Rv. 382445 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DICHIARATO ANCH'EGLI FALLITO - REVOCABILITA - CONDIZIONI - SCIENTIA DECOTIONIS - ESTREMI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DICHIARATO ANCH'EGLI FALLITO - REVOCABILITA - CONDIZIONI - SCIENTIA DECOTIONIS - ESTREMI.*
Nel caso di Azione revocatoria fallimentare concernente Atti di disposizione patrimoniale compiuti da un socio illimitatamente responsabile di una societa, dichiarato fallito per effetto del fallimento di questa, dovendo la conoscenza dello stato di insolvenza riferirsi non gia al socio (il quale, uti singulus, ben puo non versare in stato di insolvenza), ma alla societa, l'elemento della scientia decotionis non puo non avere tra le sue componenti oggettive la qualita di socio illimitatamente responsabile della societa in stato di insolvenza rivestita dall'autore dell'atto revocando, con la conseguenza che, a seconda che quest'ultimo rientri tra quelli previsti dal primo comma o tra quelli contemplati dal secondo comma dell'art 67 della legge fallimentare, il terzo puo provare di avere ignorato che il fallito rivestisse l'anzidetta qualita e il curatore ha l'Onere di provare che il terzo era a conoscenza che l'altra parte fosse socio illimitatamente responsabile della societa in stato di insolvenza. (V 1695/74, mass n 369869).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)