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Sez. 5, Sentenza n. 4218 del 24/02/2006 (Rv. 587312 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito - Prova - Onere a carico del contribuente - Abrogazione del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Portata - Incidenza sul principio di ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Ampliamento della facoltà di prova del contribuente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587312-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente. A tal riguardo, l'abrogazione del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dal quarto comma dell'art. 75), ma non certamente l'attenuazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 6, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)