Sez. 6, Sentenza n. 3178 del 24/11/1982 Cc. (dep. 07/01/1983) Rv. 156816 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - INOSSERVANZA - RIAMMISSIONE FORZATA IN BASE ALL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - INOSSERVANZA - RIAMMISSIONE FORZATA IN BASE ALL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ.*
Il pretore che, dopo avere - in base all'art. 18 dello statuto dei lavoratori - reintegrato nelle funzioni un lavoratore licenziato, inizi procedimento penale per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen. nei confronti dell'imprenditore il quale non abbia ottemperato a quanto disposto, non può ordinare, in applicazione dell'art. 219 cod. proc. pen., la fisica riammissione nel posto di lavoro. L'attività impeditiva prevista da tale norma è funzione non di polizia preventiva o di sicurezza, bensì di polizia giudiziaria, preordinata con le altre funzioni indicate nell'art. 219 citato all'applicazione della legge penale. (Conf. Cass. Sez. Vi, 24 novembre 1982 ric. Gagliani in corso di memorizzazione; (Conf mass n 154890 ed ivi citate; (Conf mass n 152202 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)