Sez. 6, Sentenza n. 2515 del 11/12/1981 Cc. (dep. 15/02/1982) Rv. 152202 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'attività impeditiva prevista dall'art. 219 cod. proc. pen. deve riferirsi alle forme di coercizione personale o reale autorizzate dall'ordinamento penale. In essa non è compresa la possibilità di emettere provvedimenti a contenuto ordinatorio riservati dalla legge ad altre autorità, nemmeno in funzione anticipata e con carattere di provvisorietà rispetto all'intervento di dette autorità, poiché non si è in presenza di una norma generale potenzialmente omnicomprensiva sì da consentire al magistrato qualunque provvedimento ritenuto idoneo a realizzarne le finalità. (nella fattispecie un lavoratore licenziato e reintegrato nelle funzioni dal giudice del lavoro aveva adito il pretore penale ex art. 388 cod. pen. non avendo ottemperato il datore di lavoro a quanto disposto. Il giudice penale ordinava, ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen., la reintegrazione per il tramite della P.G.). (V mass n 131524; (Conf mass n 150579; (Conf mass n 150574; (Conf mass n 129977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)